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Art. 95 Condizioni per l’approvazione
1 Un organismo ausiliario è approvato su domanda se da almeno un uso rappresentativo risulta che, nell’uso previsto conforme alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’uso, soddisfa le condizioni seguenti:
2 Gli organismi ausiliari elencati nelle appendici 1 e 2 della linea guida «Biological control agents safely used in the EPPO region» (PM 6/353) soddisfano le condizioni per l’approvazione. 3 Se l’organismo ausiliario è un organismo geneticamente modificato si applicano in aggiunta le esigenze di cui agli articoli 7–11 OEDA54. 53 Linea guida PM6/3 nella versione secondo il Bollettino EPPO 51. Può essere consultata all’indirizzo www.eppo.org> resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Biological control agents safely used in the EPPO region». |
