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Art. 99 Riesame dell’approvazione
1 D’intesa con i servizi di valutazione, il Servizio di omologazione può riesaminare in qualsiasi momento gli organismi ausiliari approvati. Nella decisione sulla necessità di un riesame prende in considerazione le nuove conoscenze scientifiche e tecniche. 2 Qualora dal riesame risulti che un organismo ausiliario non soddisfa più le condizioni per l’approvazione, l’approvazione è revocata. |
