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Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti 33
1 La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a. 2 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera. 3 Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823). |
