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Art. 41 Controllo dei dati e rapporto
1 L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre. 2 Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine. 3 Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati. |
