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Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità
1 Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. 2 Il gruppo di studio si compone di:
3 Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici. 4 Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore. 5 Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio. 6 Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c. 7 L’AFF ne assume il segretariato. |