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Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b. 2 Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale. 2bis Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l’articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 201671.72 3 Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale. 72 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 761). |
