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Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 31
1 La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:
2 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7a. 31 Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823). |
