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Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni. 2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicata per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola. 3 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti. 4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:
5 Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero. 6 ...44 41 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809). 42 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809). 43 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753). 44 Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753). |