Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. L’indice di aggravio di un Comune corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull’allegato 14. 2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L’indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola. 3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso. 4 Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero 5 ...53 53 Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753). |