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Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione 55
1 I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).56 2 Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore. 3 I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza. 55 Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823). 56 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653). |
