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Art. 56 Contributi ai Cantoni
1 La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone. 2 Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18. 3 I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo. 4 A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale. 5 I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente. |