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Art. 56a
1 La quota di un Cantone avente diritto ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC corrisponde al numero di abitanti di detto Cantone, diviso per la somma degli abitanti di tutti i Cantoni aventi diritto. 2 Gli importi di compensazione delle misure di attenuazione sono fissati nell’allegato 19. |
