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Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID68, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento. 2 Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20a della presente ordinanza.69 3 Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6a.70 69 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823). 70 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823). |