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Art. 57a Applicazione agli anni di calcolo 68
1 Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. 2 Il fattore di ponderazione dei riparti fiscali di cui all’articolo 21 capoverso 2 si basa sugli utili secondo il titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6 per gli anni di calcolo fino al 2019 e sugli utili secondo la sezione 6a per gli anni di calcolo dal 2020. 68 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823). |