Ordinanza
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Art. 8b Forma della consultazione degli atti 2021
1 L’assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consultazione degli atti. 2 Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell’assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su domanda del richiedente, l’assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono salvi l’articolo 47 capoverso 2 LPGA e l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 199222 sulla protezione dei dati. 3 L’assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi:
20 Originario art. 8. 21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177). 22 RS 235.1 23 RS 935.61 |