Ordinanza
|
Art. 17a Autorità competenti nei rapporti internazionali
1 Le autorità competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono:
2 Possono concludere accordi, se lo prevede il regolamento (CE) n. 883/200449, in particolare gli articoli 16 paragrafo 1, 35 paragrafo 3, 41 paragrafo 2, 65 paragrafo 8 e 84 paragrafo 4. 3 Rappresentano la Svizzera in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti di cui agli articoli 72–74 del regolamento (CE) n. 883/2004. 48 RS 837.0 49 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31). |