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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 17aAutorità competenti nei rapporti internazionali
1 Le autorità competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono:
a.
per tutte le prestazioni di sicurezza sociale, ad eccezione di quelle in caso di disoccupazione: l’UFAS;
b.
per le prestazioni in caso di disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 della legge del 25 giugno 198248 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
2 Possono concludere accordi, se lo prevede il regolamento (CE) n. 883/200449, in particolare gli articoli 16 paragrafo 1, 35 paragrafo 3, 41 paragrafo 2, 65 paragrafo 8 e 84 paragrafo 4.
3 Rappresentano la Svizzera in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti di cui agli articoli 72–74 del regolamento (CE) n. 883/2004.
49 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).