Ordinanza
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Art. 17d Istituzioni competenti per l’assistenza reciproca
1 Le istituzioni competenti per l’assistenza reciproca ai sensi degli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 dell’Accordo del 21 giugno 199962 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella loro versione vincolante per la Svizzera, sono:
2 Assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell’ambito di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale. |