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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 7Tasso d’interesse e calcolo
1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva.