1 I periti medici possono allestire perizie secondo l’articolo 44 capoverso 1 LPGA, se:
- a.
- dispongono di un titolo di perfezionamento secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 27 giugno 200719 sulle professioni mediche;
- b.
- sono iscritti nel registro di cui all’articolo 51 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200620 sulle professioni mediche;
- c.
- sono in possesso di un’autorizzazione valida all’esercizio della professione o hanno adempiuto l’obbligo di annunciarsi, se questo è necessario secondo l’articolo 34 o 35 della legge sulle professioni mediche; e
- d.
- dispongono di almeno cinque anni di esperienza clinica.
2 I medici specialisti in medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, neurologia, reumatologia, ortopedia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore devono disporre del certificato dell’associazione Medicina assicurativa svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM). Sono esclusi i primari e i medici responsabili di servizi di cliniche universitarie.21
3 I periti in neuropsicologia devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 50b dell’ordinanza del 27 giugno 199522 sull’assicurazione malattie (OAMal).
4 Con il consenso dell’assicurato, è possibile derogare a singoli requisiti di cui ai capoversi 1–3, se questo è oggettivamente necessario.
5 Nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento, possono allestire perizie anche le persone che non adempiono ancora tutti i requisiti di cui ai capoversi 1–3. L’allestimento delle perizie avviene sotto la supervisione diretta e personale di medici specialisti o neuropsicologi che adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1–3.