Ordinanza
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Art. 11 Effetto sospensivo
1 L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
2 L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente. |