Art. 17c Istituzioni competenti
Le istituzioni competenti secondo l’articolo 75a LPGA sono: - a.
- per le prestazioni in caso di malattia e maternità, ad eccezione dell’indennità di maternità: l’assicuratore secondo la LAMal60;
- b.
- per le prestazioni d’invalidità:
- 1.
- nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità:
- –
- in caso di domicilio in Svizzera: l’ufficio AI del Cantone di domicilio
- –
- in caso di domicilio all’estero: l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero
- 2.
- nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o l’istituto di libero passaggio;
- c.
- per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
- 1.
- nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti:
- –
- in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS
- –
- in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione
- 2.
- nell’ambito della previdenza professionale: l’istituto di previdenza o l’istituto di libero passaggio;
- d.
- per l’indennità di maternità:
- 1.
- in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS,
- 2.
- in caso di domicilio all’estero: la Cassa svizzera di compensazione;
- e.
- per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali:
- 1.
- per i lavoratori dipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni cui è affiliato il datore di lavoro,
- 2.
- per i lavoratori indipendenti: l’assicuratore contro gli infortuni presso cui è assicurata la persona interessata;
- f.
- per le prestazioni in caso di disoccupazione: la cassa di disoccupazione scelta dal disoccupato e il competente ufficio regionale di collocamento di cui all’articolo 85b LADI61;
- g.
- per le prestazioni familiari:
- 1.
- secondo la legge del 24 marzo 200662 sugli assegni familiari (LAFam): le casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14 LAFam,
- 2.
- secondo la legge federale del 20 giugno 195263 sugli assegni familiari nell’agricoltura: la cassa di compensazione AVS;
- h.
- per l’esecuzione di crediti esteri in Svizzera: l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 194664 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- i.
- per la determinazione della legislazione applicabile: la cassa di compensazione AVS.
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