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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 17eOrgani federali competenti per l’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero
Per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero di cui all’articolo 75b LPGA sono competenti:
a.
per il settore malattie e infortuni: l’Ufficio federale della sanità pubblica;
b.
per le rendite AVS/AI: l’UCC;
c.
per l’assicurazione contro la disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;