Ordinanza
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Art. 17g Spese di base
1 Le spese di base sono composte:
2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base è fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l’assistenza reciproca preposte all’esecuzione della sicurezza sociale internazionale nel settore in questione:
3 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, la quota delle spese di base di ciascuna istituzione nel settore in questione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti. 4 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le quote delle spese di base di tutte le istituzioni del settore in questione vanno a carico dell’organo responsabile per l’applicazione specifica. 5 Se in un settore delle assicurazioni sociali sono impiegate sia l’applicazione standard che un’applicazione specifica, le quote delle spese di base sono ripartite all’interno del settore in funzione del numero di istituzioni. |