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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 17gSpese di base
1 Le spese di base sono composte:
a.
dalle spese per la gestione del punto d’accesso elettronico; e
b.
dalle spese per l’amministrazione, la manutenzione e il supporto operativo del punto d’accesso elettronico nonché per la predisposizione di applicazioni adeguate.
2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base è fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l’assistenza reciproca preposte all’esecuzione della sicurezza sociale internazionale nel settore in questione:
a.
assicurazione malattie;
b.
assicurazione contro gli infortuni;
c.
prestazioni familiari;
d.
assicurazione contro la disoccupazione;
e.
assicurazione di rendite del primo e del secondo pilastro;
f.
assoggettamento assicurativo.
3 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, la quota delle spese di base di ciascuna istituzione nel settore in questione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti.
4 Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le quote delle spese di base di tutte le istituzioni del settore in questione vanno a carico dell’organo responsabile per l’applicazione specifica.
5 Se in un settore delle assicurazioni sociali sono impiegate sia l’applicazione standard che un’applicazione specifica, le quote delle spese di base sono ripartite all’interno del settore in funzione del numero di istituzioni.