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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 18bDisposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019 71
1 In caso di inadempimento della condizione in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettera e, l’autorizzazione può essere rilasciata per due anni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019, se il richiedente adempie tutte le altre condizioni di autorizzazione e se nei sette anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019 ha svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per conto di assicuratori sociali.
2 Gli assicuratori devono provvedere alla gestione degli atti conformemente all’articolo 8 capoverso 2 entro tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019.
71 Originario art. 18a. Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).