Ordinanza
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Art. 7m Requisiti per i periti
1 I periti medici possono allestire perizie secondo l’articolo 44 capoverso 1 LPGA, se:
2 I medici specialisti in medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, neurologia, reumatologia, ortopedia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore devono disporre del certificato dell’associazione Medicina assicurativa svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM). Sono esclusi i primari e i medici responsabili di servizi di cliniche universitarie.22 3 I periti in neuropsicologia devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 50b dell’ordinanza del 27 giugno 199523 sull’assicurazione malattie (OAMal). 4 Con il consenso dell’assicurato, è possibile derogare a singoli requisiti di cui ai capoversi 1–3, se questo è oggettivamente necessario. 5 Nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento, possono allestire perizie anche le persone che non adempiono ancora tutti i requisiti di cui ai capoversi 1–3. L’allestimento delle perizie avviene sotto la supervisione diretta e personale di medici specialisti o neuropsicologi che adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1–3. 22 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 3 nov. 2021 alla fine del presente testo. |