Ordinanza
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Art. 7p Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche: compiti
1 La Commissione elabora raccomandazioni concernenti:
2 La Commissione sorveglia il rispetto dei criteri di cui alle lettere a–d da parte dei periti e dei centri peritali e può elaborare raccomandazioni sulla base di questa sorveglianza. 3 Pubblica le raccomandazioni. 4 Può esigere che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali le forniscano le perizie e i documenti necessari per la sorveglianza dell’adempimento dei criteri di cui al capoverso 1. 5 Se gli assicuratori o gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali constatano l’inadempimento sistematico dei criteri di cui al capoverso 1 da parte di centri peritali, possono inoltrare alla Commissione le perizie e i documenti necessari per una valutazione della qualità. |