Ordinanza
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Art. 8a Conservazione degli atti 26
1 Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi. 2 Devono essere protetti mediante misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita. 26 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833). |