Ordinanza
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Art. 8b Forma della consultazione degli atti 2728
1 L’assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consultazione degli atti. 2 Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell’assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su domanda del richiedente, l’assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 2 LPDA e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 agosto 202229 sulla protezione dei dati (OPDa).30 3 L’assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi:
27 Originario art. 8. 28 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177). 30 Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 116 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |