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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 8cConsultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione 32
1 Se l’assicuratore informa oralmente l’assicurato, presso i propri locali, sull’osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.
2 Se l’assicuratore informa per scritto l’assicurato sull’osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare presso la propria sede tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).