Ordinanza
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Art. 9a Distruzione degli atti 37
1 Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione. 2 La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita tutelando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute. 3 Il processo di distruzione va verbalizzato. 4 Gli atti relativi all’osservazione che immediatamente dopo la medesima non servono quali mezzi di prova per una modifica della prestazione vanno distrutti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 43a cpv. 8 LPGA). La distruzione deve essere confermata per scritto alla persona osservata. 37 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833). |