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Art. 15 Esercizio del regresso per l’assicurazione contro la disoccupazione
Per l’assicurazione contro la disoccupazione il regresso è esercitato dall’organo esecutivo dell’assicurazione contro la disoccupazione competente in virtù della legge federale del 25 giugno 198246 sull’assicurazione contro la disoccupazione. Può esercitarlo anche la Segreteria di Stato dell’economia47. 47 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |