Art. 17b Organismi di collegamento
Gli organismi di collegamento secondo l’articolo 75a LPGA sono: - a.
- per le prestazioni in caso di malattia e maternità: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge federale del 18 marzo 199453 sull’assicurazione malattie (LAMal), se non è già organismo di collegamento secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 27 giugno 199554 sull’assicurazione malattie (OAMal);
- b.
- per le prestazioni d’invalidità:
- 1.
- nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità: l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero di cui all’articolo 56 della legge federale del 19 giugno 199555 sull’assicurazione per l’invalidità,
- 2.
- nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia di cui all’articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge federale del 25 giugno 198256 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);
- c.
- per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso:
- 1.
- nell’ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la Cassa svizzera di compensazione di cui all’articolo 113 dell’ordinanza del 31 ottobre 194757 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),
- 2.
- nell’ambito della previdenza professionale: il fondo di garanzia;
- d.
- per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) di cui all’articolo 61 della legge federale del 20 marzo 198158 sull’assicurazione contro gli infortuni;
- e.
- per le prestazioni in caso di disoccupazione: l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 LADI59;
- f.
- per le prestazioni familiari: l’UFAS;
- g.
- per la determinazione della legislazione applicabile: l’UFAS.
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