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Art. 18a Scambio elettronico di dati 69
L’autorità di vigilanza di un’assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti. 69 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). |