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Art. 2 Persone tenute alla restituzione
1 Sono tenuti alla restituzione:
2 Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente al capoverso 1 lettera b o c, l’obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l’autorità parentale. 3 Il diritto dell’assicuratore di chiedere la restituzione è stabilito proporzionalmente alle prestazioni indebitamente concesse che possono essere compensate con versamenti retroattivi di altre assicurazioni sociali, conformemente alla normativa delle singole assicurazioni sociali, nei confronti dell’assicuratore tenuto a versamenti retroattivi. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149). |