1 L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.12
- nell’estratto per privati di cui all’articolo 41 della legge del 17 giugno 201613 sul casellario giudiziale rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione;
- b.
- il richiedente dichiara che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti penali e non sono in corso, né sono stati conclusi negli ultimi dieci anni, procedimenti civili per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile14 che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione e che possono pregiudicare la garanzia di esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione;
- c.
- non esistono attestati di carenza di beni contro il richiedente;
- d.
- il richiedente ha acquisito, nel quadro di una formazione o formazione continua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione dell’osservazione conforme al diritto;
- e.
- negli ultimi dieci anni il richiedente ha concluso con successo una formazione o una formazione continua di polizia o equivalente nel campo dell’osservazione; e
- f.
- negli ultimi cinque anni il richiedente ha svolto almeno 12 incarichi di sorveglianza di persone.
2 L’autorizzazione è rilasciata solo a persone fisiche.
12 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 25 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
13 RS 330
14 RS 210