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Art. 7h Luogo dell’osservazione
1 Per luogo accessibile al pubblico s’intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l’accesso del pubblico. 2 Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in particolare:
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