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Art. 7k Registrazione del colloquio su supporto audio
1 Il colloquio secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA comprende l’intero colloquio dell’esame. Questo consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato. 2 All’annuncio della perizia, l’assicuratore deve informare l’assicurato circa la registrazione secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA, il suo scopo e la possibilità di rinunciarvi. 3 L’assicurato può, mediante una dichiarazione scritta rivolta agli organi esecutivi:
4 Prima del colloquio l’assicurato può comunicare all’organo esecutivo la revoca della rinuncia di cui al capoverso 3 lettera a. 5 La registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici. Gli assicuratori vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi. Il perito deve garantire che la registrazione del colloquio sia effettuata correttamente dal punto di vista tecnico. 6 L’inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio devono essere confermate nello stesso modo. 7 I periti e i centri peritali trasmettono all’assicuratore le registrazioni su supporto audio in forma elettronica sicura insieme con la perizia. 8 Se, dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l’assicurato contesta la verificabilità della perizia, l’organo esecutivo e l’assicurato tentano di accordarsi su come procedere. |