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Art. 7l Impiego e distruzione della registrazione del colloquio su supporto audio
1 La registrazione su supporto audio può essere ascoltata dall’assicurato, dall’assicuratore committente e dalle autorità decisionali soltanto nel quadro di una procedura amministrativa, di una procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), in sede di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA), nel quadro del contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) nonché nel quadro della procedura di preavviso di cui all’articolo 57a della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità. 2 La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche può ascoltare la registrazione su supporto audio nel quadro dello svolgimento dei propri compiti secondo l’articolo 7p capoversi 4 e 5. 3 Non appena la procedura per la quale è stata commissionata la perizia è conclusa e la relativa decisione è passata in giudicato, l’assicuratore può distruggere la registrazione su supporto audio, d’intesa con l’assicurato. |