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Art. 9b Notifica delle sentenze 38
Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova. 38 Originario art. 9a. Introdotto dal n. II dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177). |