Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 11cDecisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro
1 Se un datore di lavoro non soddisfa l’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d’esecuzione, previsto agli articoli 47–51, può, per ciò che concerne quest’obbligo, prendere una decisione conformemente all’articolo 64.
2 Se l’organo d’esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d’accordo sulla decisione che deve essere presa.