Ordinanza
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Art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 31
1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
2 Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:
3 Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 3bis Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall’articolo 7 dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 4 Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 31Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 20181579). 32 RS 822.116 33 Il regolamento può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet: www.sefri.admin.ch > Elenco delle professioni SEFRI > Professioni A–Z > 62140 |