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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 11dQualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 31
1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
a.
i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 199632 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
b.
le persone che hanno superato l’esame di professione federale secondo il regolamento d’esame del 7 agosto 201733 concernente l’esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell’ambito della sicurezza.
2 Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:
a.
il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
b.
il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).
3 Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
3bis Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall’articolo 7 dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
4 Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
31Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 20181579).