Ordinanza
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Art. 19 Passaggi
1 I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all’interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.43 2 Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d’impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli. 3 Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.44 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 44 Nuovo testo giusta l’art. 55 dell’O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1403). |