Ordinanza
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Art. 29 Fonti d’accensione
1 Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d’incendio o d’esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d’accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.55 2 Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). |