Ordinanza
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Art. 3 Misure e installazioni di protezione 14
1 Il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. 1bis Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro. 2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia delle misure e delle installazioni di protezione. A tale fine, le controlla a intervalli adeguati. 3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio secondo gli articoli 7 e 8 LL. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). |