Ordinanza
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Art. 34 Rumore e vibrazioni 66
1 Gli edifici e le parti di edificio devono essere concepiti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 3 I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). |