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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)
Art. 37Pulizia ed eliminazione dei rifiuti
1 I posti di lavoro, i passaggi e i locali accessori devono essere mantenuti puliti e in perfetto stato di funzionamento in modo che la vita e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.69
2 Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.70
3 I rifiuti devono essere evacuati adeguatamente e depositati o eliminati in modo da non costituire alcun pericolo per i lavoratori.
4 I lavoratori possono circolare nelle canalizzazioni e in impianti analoghi soltanto se sono stati presi i necessari provvedimenti di protezione.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).