Ordinanza
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Art. 38 Abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale 71
1 I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all’attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori. 2 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze nocive non devono essere riposti insieme ad altri capi di vestiario o dispositivi di protezione individuale. 3 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze particolarmente nocive come l’amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell’area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato. 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). |